Der Begriff des Politischen (1927)

[Il concetto di politico]

 

Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung (1942)

[Terra e mare]

 

Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950)

[Il nomos della terra]

 

Ex captivitate salus. Erinnerungen der Zeit 1945/47 (1950)

[Ex captivitate salus]

 

Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen (1963)

[Teoria del partigiano]

 

 

È sull'identificazione dello Stato con l'ordinamento giuridico che si appunta la critica del positivismo giuridico dell'altra eminente figura di filosofo del diritto e politica del Novecento, Carl Schmitt (1888-1985).

 

Schimtt prende le mosse dal problema della legittimità tradizionale dello Stato e della sua odierna crisi. In tale situazione diventa determinante stabilire chi decide, cioè individuare il soggetto della sovranità. Ora, il positivismo giuridico identifica lo Stato con l'ordinamento giuridico, nel quale però è detto soltanto come si deve decidere, ma non chi decide di questo «come»; è detto cioè come funziona la norma, ma non come chi e come determina questo funzionamento. Il funzionamento della norma presuppone dunque una situazione di normalità già prodotta, ed è pertanto decisivo il momento anteriore alla normalità giuridica, lo «stato di eccezione», in cui, non vigendo più norma alcuna, si debbono creare le condizioni perché possano valere le norme. Per Schmitt è sovrano chi decide nello stato di eccezione. La chiave di volta di ogni ordinamento giuridico non sta in una norma fondamentale, bencì in una decisione originaria che pone la legalità e consente la sua efficacia.

Come va concepito allora lo Stato moderno? Per Schmitt esso nasce da una trasformazione conseguente al venir meno del suo fondamento teologico tradizionale, che è stato progressivamente secolarizzato e così neutralizzato in un quadro dapprima metafisico (XVII secolo), poi morale (XVIII), quindi economico (XIX) e infine, nel nostro secolo, tecnico. Ma la tecnica, in quanto serve a qualsiasi fine, non può costituire né fondamento né ordine alcuno, anche di quello legato alla terra (contrapposta al mare) che caratterizza per Schmitt la tradizione dello Jus Publicum Europaeum. L'unico criterio ne nell'età della tecnica consente una qualificazione del «Politico» nella sua autonomia è la distinzione fondamentale di amico e nemico, dove per nemico non è inteso un avversario o un concorrente in una qualche questione particolare, ma colui che sta in un'alterità totale e irriducibile, e verso il quale non è possibile altra attitudine se non quella strategico-conflittuale.

 

Franco Volpi, Storia della filosofia, III, Laterza, Roma-Bari, pp. 344-45